Cambiano le regole per le visite fiscali dal 13 gennaio 2018, con l’entrata in vigore del decreto n. 206 del 17.10.2017
Nuove procedure per l’accertamento delle assenze per malattia dei lavoratori del pubblico impiego, imponendo un giro di vite in materia di reperibilità, con l’obiettivo di contrastare l’assenteismo nella Pubblica Amministrazione. Vediamo tutte le novità dal sito delle piccole-medie imprese pmi.it.
Qualora il dipendente non accetti l’esito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante. Il medico deve annotarlo sul verbale, farlo sottoscrivere dal dipendente e invitare lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo. Se il dipendente si rifiuta di firmare, il medico deve darne tempestivamente notizia all’INPS e predisporre apposito invito a visita ambulatoriale.
VISITE RIPETUTE E NEI FESTIVI – La visita fiscale potrà inoltre essere disposta più volte anche nei festivi, oppure con cadenza sistematica e ripetitiva anche in prossimità di giornate festive o riposo settimanale. I controlli potranno essere concentrati soprattutto nei giorni sospetti, ovvero quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative (Art.55 del D.Lgs.165/2001 Art.55 septies comma 5): le statistiche mostrano infatti picchi di assenza dal lavoro nelle giornate di lunedì ed i giorni successivi alla scadenza delle ferie o alla giornata di riposo.
ESCLUSIONI – Restano esclusi dall’obbligo di reperibilità i dipendenti affetti da patologie gravi bisognevoli di terapie salvavita, i beneficiari di cause di servizio ascrivibili alle prime 3 categorie della Tab.A del DPR 30.12.1981 n.834 (mancanza di arti, deformazioni, etc.) o patologie di cui alla Tab. E e i dipendenti affetti da stati patologici connessi ad invalidità pari o superiori al 67%.
DOMICILIO – In caso di malattia presso un domicilio diverso da quello dichiarato, comunicare all’Ufficio dove presta servizio tale indirizzo di reperibilità è compito del dipendente ammalato, sarà poi l’Ufficio a darne comunicazione immediata all’INPS.
ASSENZA – Se il dipendente risulta assente alla visita fiscale, il medico avvisa il datore di lavoro e lascia presso il domicilio conosciuto, l’invito per il dipendente a recarsi a visita ambulatoriale il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio.
GUARIGIONE ANTICIPATA – Se il dipendente guarisce prima rispetto ai giorni di prognosi, va fornito un certificato di anticipata guarigione sottoscritto dal medico attestante l’iniziale infermità (o altro, in caso di sua assenza).
Fonte: quifinanza.it