Se rifiuto il rinnovo del contratto ho diritto ugualmente alla disoccupazione?

Fonte: https://www.laleggepertutti.it

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Se decidi di non rinnovare il contratto, perdi la disoccupazione.

Il tuo contratto a termine sta per scadere e l’azienda ti ha comunicato che sarebbe intenzionata a rinnovarlo. A te quel lavoro però non piace, l’ambiente non fa per te, i colleghi ti stanno antipatici, oppure si tratta di un lavoro pesante che ti sta provocando problemi fisici, oppure non ti consente di dedicarti alla famiglia come vorresti. Probabilmente allora ti chiedi: “Se rifiuto il rinnovo del contratto ho diritto ugualmente alla disoccupazione?”. Fai bene a porti questa domanda, perchè, effettivamente, rifiutando il rinnovo del contratto perdi il diritto alla Naspi, l’indennità di disoccupazione. Rischi dunque di restare senza lavoro e senza sussidi. La cessazione del contratto a termine, infatti, si considera come perdita involontaria del lavoro, come un licenziamento o le dimissioni per giusta causa, ma solo in caso di mancato rinnovo del contratto e non anche in caso di tuo rifiuto ad una proposta di rinnovo. La disoccupazione quindi spetta dopo il contratto a termine, se alla scadenza il datore di lavoro non lo rinnova o non lo trasforma a tempo indeterminato, sussistendo i requisiti minimi previsti dalla legge (13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni e 30 giornate lavorate nell’anno). Vediamo dunque come funziona la disoccupazione o NASpI in caso di cessazione di un contratto a tempo determinato e cosa conviene fare per evitare di perderne il diritto.

Indice

Il diritto alla NASpI

La NASpI (un tempo chiamata disoccupazione) è una misura a sostegno del reddito per quelle persone che, senza colpa, perdano il posto di lavoro.
Chi richiede la NASpI deve infatti trovarsi in stato di disoccupazione: deve, cioè, aver perso l’impiego involontariamente ed aver reso la dichiarazione d’immediata disponibilità (al lavoro ed agli interventi di politiche attive del lavoro: formazione, orientamento, riqualificazione), all’Inps (online o tramite patronato), al centro per l’impiego o presso il portale Anpal.
La legge prevede che, oltre allo stato di disoccupazione, per avere diritto all’indennità Naspi siano necessarie almeno 13 settimane di contributi versate negli ultimi 4 anni, purché non abbiano già dato luogo a un periodo di disoccupazione indennizzata.
Oltre ad una soglia minima di contributi versati, ai fini del diritto alla NASpI, è necessario infine aver maturato un numero minimo di giornate lavorative effettive: sono infatti necessarie 30 giornate di effettivo lavoro nell’anno.

La disoccupazione involontaria

La perdita del posto di lavoro è involontaria quando il lavoratore, senza colpa, si trova privo di occupazione.
Questo può accadere in caso di licenziamento o di dimissioni per giusta causa, ma anche in caso di mancato rinnovo di un contratto a termine.
Anche la cessazione del rapporto a termine dà infatti diritto alla NASpI, ma la perdita del alvoro non deve dipendere dalla volontà del lavoratore.
Ci si riferisce, in quest’ultimo caso, al mancato rinnovo del contratto a termine: se questo avviene per volontà del datore, si avrà diritto alla NASpI, mentre se è il lavoratore arifiutare una proposta aziendale di rinnovo, il diritto alla NASpI si perde.
In questo caso, infatti, il lavoratore rifiuta volontariamente un posto di lavoro,dunque non lo incolpevolmente.
Per evitare il rinnovo e ottenere comunque la NASpI conviene allora concordare con il datore di essere licenziati e sottoscrivere in sede protetta (ossia in sede sindacale o presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro) un impegno a non impugnare il licenziamento.

L’importo della NASpI per i lavoratori a termine

L’ammontare mensile dell’indennità Naspi si ottiene facendo il seguente calcolo:

  • si sommano gli imponibili previdenziali (in busta paga, sotto la voce imponibile Inps) degli ultimi 4 anni, comprensivi degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive;
  • si divide il risultato per le settimane di contribuzione, indipendentemente dalla verifica del minimale (nel calcolo sono considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che esse siano interamente o parzialmente retribuite);
  • moltiplicando il tutto per 4,33.

Se l’importo ottenuto è pari o inferiore a 1.208,15 euro, l’indennità ammonta al 75% di questo importo; se è superiore si aggiunge anche il 25% della differenza tra l’imponibile e 1.208,15 euro.

La Naspi non può mai superare, comunque, 1.314,30 euro mensili.
L’indennità diminuisce del 3% al mese, a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
Il calcolo è lo stesso a prescindere dal tipo di contratto di lavoro subordinato, a termine o a tempo indeterminato cessato.

Contratto a termine e NASpI

Cessato il rapporto a termine, l’interessato riceve l’indennità per un numero di settimane pari alla metà di quelle coperte da contribuzione negli ultimi 4 anni, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro, a termine o a tempo indeterminato.

Come richiedere la NASpI

La domanda Naspi deve essere trasmessa entro 68 giorni dalla perdita dell’impiego.
I lavoratori a termine, dunque, devono inviare la domanda entro 68 giorni dalla cessazione del contratto, se non rinnovato o trasformato.
Se il lavoratore possiede il pin per l’accesso ai servizi web dell’Inps, sarà lo stesso istituto ad avvertirlo di aver diritto alla prestazione e a rendere disponibile un modulo online precompilato per richiederla.
Altrimenti ci si può recare ad un patronato ed affidare ai competenti impiegati la compilazione e l’invio della domanda di disoccupazione.

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