Fonte: http://www.ilquotidianodellapa.it
Le regole del marketing telefonico
Gli abbonati i cui nominativi e numeri siano in elenco che non desiderano ricevere telefonate pubblicitarie, devono iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni.
Il Registro è stato istituito con il d.P.R. 178/2010 e la sua gestione è stata affidata, dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, alla Fondazione Ugo Bordoni (FUB).
L´iscrizione è gratuita, ha durata indefinita e può essere revocata in qualsiasi momento.
Vi sono 5 modi per opporsi alle telefonate pubblicitarie rivolgendosi al Gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni:
• Compilando il modulo elettronico disponibile nella apposita “area abbonato” sul sito: www.registrodelleopposizioni.it
• Per e-mail: abbonati.rpo@fub.it
• Tramite il numero verde: 800.265.265
• Per raccomandata, scrivendo a: “GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI”
UFFICIO ROMA NOMENTANO – CASELLA POSTALE 7211 – 00162 ROMA (RM)
• Via fax: 06.5422.4822
PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI, VEDI ANCHE: Chiamate promozionali indesiderate verso utenze fisse e mobili – DOMANDE PIU´ FREQUENTI
Una volta iscritto nel registro pubblico delle opposizioni, l´interessato ha diritto a non ricevere più telefonate per finalità promozionali?
No. L´iscrizione al Registro impedisce esclusivamente l’utilizzo per chiamate promozionali delle numerazioni contenute negli elenchi telefonici, ma non esclude invece l’utilizzo delle numerazioni (fisse o mobili) raccolte e successivamente utilizzate in base ad un consenso altrimenti prestato, anche inavvertitamente, dall´interessato: ad esempio, in occasione dell´acquisto di beni o servizi oppure in occasione dell´iscrizione a programmi di fidelizzazione, di partecipazione a concorsi a premio, etc..
In queste occasioni, infatti, l´interessato potrebbe aver manifestato il consenso a che la propria numerazione telefonica venga utilizzata o comunicata a terzi per lo svolgimento di finalità di marketing anche telefonico e tale consenso potrebbe quindi rendere lecite le telefonate promozionali ricevute nonostante l´iscrizione al Registro.
Cosa occorre fare se, nonostante l´iscrizione nel Registro si ricevono ancora telefonate promozionali?
Per opporsi ad ulteriori futuri contatti da parte dell’operatore economico nel cui interesse la telefonata promozionale è effettuata (ad esempio una compagnia telefonica, un operatore del settore energetico, assicurativo, bancario etc.) l´interessato può esercitare direttamente nei suoi confronti i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento.
In particolare, con riferimento alla numerazione telefonica oggetto di contatto, l´interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, integrazione, aggiornamento, cancellazione, di limitazione del trattamento, di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano effettuato per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
L´esercizio di tali diritti può essere effettuato agevolmente avvalendosi del modello reperibile sul sito web dell´Autorità all´indirizzo http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1089924, che deve essere inviato all´operatore economico nel cui interesse è stata effettuata la chiamata promozionale.
Rispetto all´esercizio di tali diritti, il titolare del trattamento deve fornire riscontro all´interessato “senza ritardo”, al più tardi entro un mese dal ricevimento dell´istanza (il termine è prorogabile in casi particolari fino a tre mesi).
Cosa dovrebbe accadere dopo l´esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del regolamento, e in particolare del diritto di opposizione, da parte dell´interessato?
Per effetto dell´esercizio del diritto di opposizione, il destinatario dell´istanza deve anzitutto inserire la numerazione indicata in una lista di non contattabilità. L´interessato non può più, quindi, essere legittimamente contattato in futuro dal medesimo operatore economico attraverso l´utenza telefonica oggetto di opposizione per finalità promozionali.
Inoltre, a seguito del corretto riscontro da parte dell´operatore economico, in particolare sull´origine dei dati, l´interessato dovrebbe trovarsi nella condizione di acquisire direttamente ed agevolmente tutte le informazioni rilevanti per risalire al consenso eventualmente manifestato in passato per finalità promozionali e quindi revocarlo o comunque opporsi all´ulteriore trattamento dei dati per tale scopo esercitando nuovamente il diritto di opposizione nei confronti di chi li detiene.
Cosa si può fare se, nonostante l´esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del regolamento (con particolare riferimento all´opposizione al trattamento per finalità di marketing), manca il riscontro da parte dell´operatore economico e/o continuano le chiamate promozionali dallo stesso?
L’interessato può presentare un reclamo o una segnalazione al Garante, indicando le telefonate ricevute anche per il tramite del modello predisposto dall´Autorità e, se del caso,allegando la prova dell´avvenuto esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del regolamento(ad es., allegando copia della pec o della mail inviata, del fax, della raccomandata con a.r.) e ogni ulteriore elemento che possa rivelarsi utile ai fini dell’avvio dell’istruttoria.
MODELLO per la segnalazione al Garante della ricezione di telefonate pubblicitarie nonostante l´iscrizione nel Registro delle opposizioni
I modelli per i reclami o le segnalazioni al Garante, una volta compilati, possono essere inviati nelle seguenti modalità:
· fax: 06.69677.3785
· e-mail: urp@gpdp.it oppure protocollo@pec.gpdp.it
· raccomandata indirizzata a: “Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma”
PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI, VEDI ANCHE: Chiamate promozionali indesiderate verso utenze fisse e mobili – DOMANDE PIU´ FREQUENTI
E´ importante sapere che sono state introdotte regole a tutela del consumatore:
• chi fa la telefonata pubblicitaria deve rendere visibile il numero chiamante;
• gli operatori, o i loro responsabili, al momento della chiamata, devono indicare con precisione agli interessati che, se ricorre questa ipotesi, i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati, fornendo, altresì, le indicazioni utili all´eventuale iscrizione del contraente nel registro delle opposizioni;
• l´informativa può essere resa dagli operatori con modalità semplificate.
Va ricordato che: Al Garante per la protezione dei dati personali sono state attribuite funzioni di vigilanza sul Registro delle opposizioni (artt. 4 e 12 del d.P.R. 178/2010). Chi gestisce il Registro è la Fondazione Ugo Bordoni (FUB) che deve assicurare l´accesso allo stesso Registro da parte del Garante per la protezione dei dati personali, per consentire l´esercizio dei controlli, delle verifiche o delle ispezioni che risultino necessari secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Sanzioni: In caso di violazione del diritto di opposizione, nelle forme previste dal d.P.R. 178/2010, si applicano le sanzioni previste dall’art. 83, pgf. 5 del regolamento, che possono arrivare fino a 20 mila euro o per le imprese fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.
PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI, VEDI ANCHE: Chiamate promozionali indesiderate verso utenze fisse e mobili – DOMANDE PIU´ FREQUENTI