La Direttiva N. 3 del 4 maggio 2020 della Funzione Pubblica mette in evidenza che, come previsto nel DPCM 26 aprile 2020, l’attività svolta dalla amministrazione pubblica continua ad essere inserita nell’allegato 3 ossia tra le attività non sospese. Resta il richiamo all’articolo 87 che definisce il lavoro agile – smart working – come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.
Le pubbliche amministrazioni continuano, quindi, a garantire l’attività amministrativa e a tal fine possono ampliare le attività da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto alla ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal DPCM 26 aprile 2020 e dalle future misure normative.
Le pubbliche amministrazioni dovranno essere in grado di definire modalità di gestione del personale duttili e flessibili, tali da assicurare che il supporto alla progressiva ripresa delle attività sia adeguato e costante tale da ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti.
Le amministrazioni sono invitate ad individuare ogni misura utile a consentire la dematerializzazione dei procedimenti.
Necessario, quindi, che le amministrazioni programmino i propri approvvigionamenti ricorrendo alle misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 75 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con l’obiettivo di migliorare la connettività e di acquisire le necessarie dotazioni informatiche mobili, servizi in cloud e licenze per attivare il lavoro agile.
Fondamentale il ricorso all’attività formativa come strumento di accompagnamento del proprio personale nel processo di trasformazione digitale dell’amministrazione e di diffusione della capacità di lavorare in modalità agile – smart working.
In allegato la Direttiva n. 3/2020 e il testo integrato del Decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Testo integrato DL n. 18 del 2020, L. 24 aprile 2020, n. 27
Fonte: www.actainfo.it